Deliberazione: 03/168: Valutazione del codice di
autoregolamentazione per lo sciopero dell’Associazione Magistrati
Tributari (pos. 15161) (rel. Martone)
(Seduta del 10.12.2003)
nel procedimento pos. n. 15161, relativo alla
valutazione del codice di autoregolamentazione per lo sciopero
dell’Associazione Magistrati Tributari
1. che con comunicazioni del 6 febbraio e del 14
aprile 2003 la Commissione invitava l’Associazione Magistrati Tributari
alla predisposizione di una disciplina in materia di sciopero ed alla
successiva trasmissione alla stessa Commissione per la prescritta
valutazione di idoneità;
2. che in data 25 luglio 2003 il Presidente
dell’Associazione Magistrati Tributari comunicava alla Commissione di aver
previsto l’inserimento all’ordine del giorno del Comitato Direttivo
Centrale del 3 e 4 ottobre 2003 dell’approvazione di un codice di
autoregolamentazione per i casi di astensione dall’attività giudiziaria
dei magistrati tributari;
3. che con nota del 23 ottobre 2003, sottoscritta dal
suo Presidente, l’Associazione Magistrati Tributari ha trasmesso il codice
di autoregolamentazione per lo sciopero dell’Associazione Magistrati
Tributari, approvato dal Comitato Direttivo Centrale in data 17 ottobre
2003;
4 che la Commissione, conformemente a quanto
stabilito dall’art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come
modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto, con nota del 28 ottobre
2003, prot. 12914, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge n. 30 luglio 1998 n.
281, di esprimere il loro parere sull’atto di
autoregolamentazione;
5. che successivamente a tale richiesta è pervenuto
alla Commissione, in data 10 novembre 2003, il parere favorevole
dell’Unione Nazionale Consumatori
1. che l’art. 1, comma 2 della l. n. 146/1990, anche
nel testo riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi
considerati essenziali, “ limitatamente all’insieme delle prestazioni
individuate come indispensabili ai sensi dell’art. 2”, anche
“l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a
provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed
urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di
detenzione”;
2. che le prescrizioni della legge appena richiamate
si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere – a
titolo professionale od onorario – funzioni giudiziarie sia come giudici
(ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del Pubblico Ministero
(presso giudici ordinari o speciali);
3. che, alla luce dei principi costituzionali e nel
silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da
erogare in caso di astensione dei magistrati dall’esercizio delle proprie
funzioni, appare appropriato lo strumento del codice di
autoregolamentazione;
4. che la disciplina approvata dal Comitato Direttivo
Centrale della Associazione Magistrati Tributari si articola nei seguenti
punti fondamentali:
a) preavviso di “almeno 15 giorni prima dell’inizio”
dell’astensione dalle funzioni giurisdizionali, “con indicazione della
motivazione, della data e delle modalità di attuazione”, da comunicarsi
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia
ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
b) durata
massima della prima astensione di “tre giorni consecutivi non festivi”
nonché di “sei giorni consecutivi non festivi” in caso di seconda e
ulteriori astensioni relative alla medesima vertenza, con la precisazione
che non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione “se non
saranno trascorsi 30 giorni dalla conclusione del precedente periodo di
astensione”;
c) esclusione delle astensioni dall’attività giudiziaria
“nei periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione
dell’attività giudiziaria nel periodo feriale”;
d) termine per la
revoca spontanea di “non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo
sciopero” ovvero superamento di tale limite, ove la revoca avvenga per
effetto del raggiungimento di un accordo “in sede di procedura di
conciliazione o quando la revoca dello sciopero sia motivata da un
intervento della Commissione di Garanzia”;
e) costituiscono
“prestazioni indispensabili” e vanno comunque assicurate “le attività
connesse ai provvedimenti propriamente cautelari;
5. che inoltre, ai fini dello svolgimento delle
procedure di raffreddamento, per quanto riguarda le Autorità destinatarie
della facoltà di esperire il tentativo di conciliazione si rileva la
competenza esclusiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
il codice di autoregolamentazione in esame, con i
chiarimenti contenuti nei precedenti considerato;
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti
delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, all’Associazione Magistrati
Tributari.
la pubblicazione del codice di autoregolamentazione
in esame e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.