Deliberazione: 00/195-15.1) Unione Nazionale dei Giudici di Pace – codice di autoregolamentazione (pos. 7937)
(Seduta del 12.7.2000)

 


FATTO: codice di autoregolamentazione dell’esercizio delle astensioni dalle attività giudiziarie ed amministrative nel comparto degli uffici dei giudici di pace
DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità
MOTIVAZIONE: il codice è conforme alle norme legali di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previste dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

 


LA COMMISSIONE

 


su proposta dei proff. Ghezzi e Santoni, ha adottato all’unanimità la presente delibera

PREMESSO

 


1.che con nota del 13 marzo 2000 l’Unione Nazionale dei Giudici di Pace ha trasmesso il “codice di autoregolazione dell’esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie nel comparto degli uffici dei giudici di pace”.

 


2. in data 1 giugno 2000 la Commissione ha convocato l’Unione dei Giudici per ottenere i chiarimenti necessari in ordine ad alcune norme introdotte dal Codice nonché per formulare gli opportuni suggerimenti anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 83/2000;

 


3. che in data 27 giugno 2000 l’Unione Nazionale dei Giudici di Pace ha inviato, per la prescritta valutazione di idoneità, il testo rielaborato secondo le indicazioni emerse in sede di audizione.

CONSIDERATO

 


1. che la legge 146/1990, all’art. 1.2., lett. a) individua “l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione” come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

 


2. che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere – a titolo professionale od onorario – funzioni giudiziarie, sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);

 


3. che un passaggio essenziale per la piena applicazione dei precetti della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all’attività dei giudici (ordinari o speciali), è rappresentato dalla definizione – per mezzo di accordi o, in mancanza, di codici di autodisciplina, unilateralmente adottati dalle Organizzazioni proclamanti, – delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di scioperi, delle procedure di preveniva composizione e di raffreddamento, dell’obbligo di stabilire intervalli minimi tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo e così via; accordi e codici da sottoporre alla Commissione di Garanzia per la prescritta valutazione di idoneità ex art. 13 lett. a);

 


4. che per quanto concerne il Codice di autodisciplina in esame, esso individua e salvaguarda apprezzabilmente le prestazioni indispensabili da garantire nei casi di effettuazione dello sciopero, assicurando la trattazione delle cause relative ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o di calore, esalazioni e rumori che superino la normale tollerabilità, in tutti i casi in cui si configuri un pericolo per la salute del legittimato all’azione; nonché per i casi in cui dalla sospensione dell’attività giudiziaria possa derivare un pericolo per la sicurezza, la salute e l’incolumità dei cittadini (art. 8);

 


5. che inoltre il predetto Codice reca apprezzabile garanzia degli adeguamenti introdotti dalla legge l. n. 83/2000 per l’attuazione delle disposizioni stabilite dalla legge n. 146/1990 con particolare riguardo alle procedure di raffreddamento (art. 7), all’obbligo di motivazione dello sciopero (art. 3), agli intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (artt. 4 e 5);

 


5. che infine, all’art. 9, è espressamente prevista un’integrazione al suddetto atto di autoregolamentazione da effettuarsi successivamente all’entrata in vigore della legge che attribuisce competenza penale ai giudici di pace.

 


VALUTA IDONEO

 


il codice di autoregolamentazione in esame

 


DISPONE

 


la trasmissione della presente delibera ai Presidenti della Camere, al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, all’Unione Nazionale dei Giudici di Pace consiglio.


Deliberazione: 02/95 Unione Nazionale Giudici di Pace (pos. 7937)

(Seduta: 23.5.2002)

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 7937, relativo alla valutazione di integrazioni delle prestazioni indispensabili del codice di autoregolamentazione dei giudici di pace,

PREMESSO

1. che l’Unione Nazionale dei Giudici di pace, con nota dell’11 aprile 2002, ha inviato alla Commissione l’approvazione di un testo recante “l’integrazione all’art. 8” del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività giudiziarie, dell’8.7.1999, già valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/195 del 12.7.2000, “e adeguamento della normativa al decreto legislativo n. 274 del 2000 che disciplina la competenza penale del giudice di pace”

2. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto con nota del 3 maggio 2002, prot. n. 5229, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull’atto di autoregolamentazione modificato.

3. che successivamente a tale richiesta è pervenuto alla Commissione, in data 20 maggio 2002 (prot. n. 6342), il parere favorevole dell’Unione Consumatori;

CONSIDERATO

1. che l’art. 1, comma 2 della l. n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla l. n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, “limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’art. 2”, anche “l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi con imputati in stato di detenzione”;

2. che, alla luce dei principi costituzionali e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in caso di astensione dei magistrati dall’esercizio delle proprie funzioni, si giustifica, nella specie, il ricorso allo strumento del codice di autoregolamentazione;

3. che il codice di autoregolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie ed amministrative nel comparto dei giudici di pace dell’8.7.1999, valutato idoneo dalla Commissione, ha espressamente previsto la necessità di un’integrazione da effettuarsi “al momento dell’entrata in vigore delle leggi che attribuiscono la competenza penale ai giudici di pace” (art. 9)

4. che le modifiche apportate al suddetto atto di autoregolamentazione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 274/2000, consistono, sempre in via di autoregolamentazione, nell’integrazione dell’art. 8, in materia di prestazioni indispensabili, mediante la previsione di ulteriori casi di sospensione dell’astensione quando dal differimento dei procedimenti o dei processi possa derivare un pregiudizio per la sicurezza, salute ed incolumità dei cittadini, ivi compresi il trasgressore, l’indagato o l’imputato, sia nei procedimenti penali che in quelli di opposizione alle sanzioni amministrative

5. che pertanto il codice in esame individua e salvaguarda apprezzabilmente le prestazioni indispensabili assicurando, oltre a quelle già precedentemente previste, anche la trattazione delle cause relative alle opposizioni alle sanzioni amministrative nei casi in cui il trasgressore o il responsabile civile abbia chiesto la sospensione del provvedimento opposto, nonché la trattazione delle cause penali quando: a) l’astensione cade nei 10 giorni entro i quali il giudice deve fissare l’udienza per la decisione del tipo di sanzione da infliggere all’imputato ai sensi dell’art. 33, comma 3, d.lgs. n. 274/2000; b) per i reati di particolare tenuità l’ulteriore corso del procedimento possa arrecare pregiudizio alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato; c) l’astensione comporti ritardo nei provvedimenti del giudice in materia dei reati di cui agli artt. 186 e 187 d.lgs. 285/1992 (guida sotto l’influenza dell’alcool o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti);

GIUDICA IDONEO

il codice di autoregolamentazione del 20.3.2002 recante integrazioni al codice dell’8.7.1999, approvato dall’Unione Nazionale dei Giudici di pace;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, all’Unione Nazionale dei Giudici di pace;

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione del codice di autoregolamentazione, anche nel suo testo coordinato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.