Deliberazione: 01/19 Valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili per il settore radiotelevisivo pubblico (pos.
9512)
FATTO: Valutazione dell'accordo relativo alla
'regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero', stipulato in
data 4 dicembre 2000, tra la RAI e le Organizzazioni sindacali USIGRAI
(Unione Sindacale dei Giornalisti Rai) e FNSI (Federazione Nazionale della
Stampa Italiana);
DELIBERAZIONE: valutazione d'idoneità dell'accordo
del 4 dicembre 2000;
MOTIVAZIONE: idoneità
dell'accordo.
su proposta del prof. Santoni, ha adottato
all’unanimità la seguente delibera
1- che con nota dell’11 dicembre 2000 la RAI
Radiotelevisione Italiana ha trasmesso alla Commissione di garanzia, ai
fini della prescritta valutazione di idoneità, l’accordo relativo alla
“regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero”, stipulato in
data 4 dicembre 2000, tra la RAI e le Organizzazioni sindacali USIGRAI
(Unione Sindacale dei Giornalisti Rai) e FNSI (Federazione Nazionale della
Stampa Italiana);
2- che per espressa dichiarazione delle parti
l’accordo 4 dicembre 2000 “sostituisce qualunque precedente intesa o
prassi aziendale in materia”;
3- che tale accordo, stipulato in attuazione della
legge n. 146/1990, così come modificata dalla l. n. 83/2000, si propone di
colmare la grave lacuna determinata dalla mancanza di una disciplina
pattizia idonea ad assicurare il diritto degli utenti, costituzionalmente
tutelato, alla informazione radiotelevisiva pubblica;
4- che la mancanza di una idonea disciplina pattizia
aveva indotto la Commissione di garanzia ad intervenire con una propria
proposta il 21 novembre 1991, e che tale proposta ha, sin qui, costituito
la disciplina dell’insieme delle prestazioni indispensabili nel settore
radiotelevisivo;
5- che, con nota del 18 gennaio 2001, la Commissione
ha inviato l’accordo in esame alle organizzazioni degli utenti e dei
consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di
acquisirne il parere, come prescritto dall’art. 13, lett. a), legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, concedendo alle stesse
il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, per l’invio
del predetto parere;
6- che nessuna comunicazione è giunta, nel termine
fissato, da parte delle organizzazioni degli utenti
interpellate;
1- che l’accordo in esame contiene
correttamente:
- la previsione dell’obbligo di esperire preventivamente
il tentativo di conciliazione con l’indicazione della relativa astensione
temporale;
- la disciplina relativa alle modalità di proclamazione
delle astensioni mediante la previsione del termine di preavviso e della
relativa indicazione dei motivi, della durata nonché delle modalità di
attuazione dello sciopero e della sua eventuale revoca;
- la
predeterminazione della durata delle astensioni mediante la previsione,
nell’ambito di una stessa vertenza, del limite di 24 ore consecutive per
la prima azione di sciopero, di 48 ore per le astensioni successive;
-
l’indicazione dell’intervallo minimo da osservare tra un’azione di
sciopero e la proclamazione della successiva;
- la determinazione di
congrue prestazioni indispensabili, nonché la garanzia, durante le
sospensioni;
- la disciplina relativa alle ipotesi di astensioni delle
mansioni in video e/o in voce, nonché la disciplina relativa alle forme
anomale di sciopero, conformemente agli orientamenti interpretativi della
Commissione;
2 - che l’accordo in esame si pone in linea con le
regole della legge n. 146/1990, così come modificata dalla l. n.
83/2000;
l’accordo tra RAI, USIGRAI e FNSI del 4 dicembre
2000;
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti
delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle
Comunicazioni, alla RAI, all’USIGRAI, alla FNSI, all’Unione degli
Industriali di Roma.