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1. che gli enti ed amministrazioni destinatarie del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto “Regioni – Autonomie locali” erogano servizi
pubblici essenziali ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della legge n.
146/1990;
2. che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990,
questa Commissione “valuta … l’idoneità delle prestazioni indispensabili,
delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure
individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 a garantire il
contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati”;
3. che attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero nel comparto “Regioni-Autonomie locali” è
disciplinata dal CCNL del 1995, valutato da questa Commissione;
4. che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha
modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si è reso necessario un
adeguamento delle discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre
misure da garantire in caso di sciopero;
5. che in data 7 maggio 2002 l’Aran ha sottoscritto un accordo sui servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in
caso di sciopero nell’ambito dell’area dirigenziale del comparto “Regioni ed
Autonomie locali” con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali
dirigenti, CISL/FPS, UIL/FPL, CIDA/Enti Locali, DIRER/DIREL, CSA e con le
confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e CISAL;
6. che, in data 6 giugno 2002, questa Commissione ha inviato il predetto
accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge
30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere come prescritto
dall’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di quindici giorni per
l’invio del predetto parere;
7. che entro il termine predetto è pervenuto il parere favorevole dell’Unione
nazionale consumatori;
CONSIDERATO
1. che, per quanto riguarda le determinazione dei servizi essenziali, delle
prestazioni indispensabili e delle modalità di effettuazione degli scioperi
l’accordo citato in premessa e allegato alla presente delibera quale parte integrante
e sostanziale, risulta sostanzialmente adeguato alla disciplina legislativa
ed alla regolamentazione attualmente vigente nel comparto “Regioni –
Autonomie locali” del 1995;
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2. che, in particolare ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili
da assicurare in caso di sciopero il predetto accordo individua adeguatamente
il campo di applicazione e le finalità (art. 1), i servizi pubblici da
considerare essenziali, nonché la continuità delle prestazioni indispensabili
per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente
tutelati (art. 2), le modalità di individuazione dei contingenti di personale
da impiegare in caso di sciopero (art. 3), le modalità di effettuazione degli
scioperi con particolare riferimento alla durata, ai tempi delle azioni ed ai
periodi di franchigia (art. 4) e le procedure di raffreddamento e di
conciliazione (art. 5);
3. che, peraltro non sono state indicate le singole prestazioni, (contenute
invece nell’art. 2, comma 2 dell’accordo in materia di norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali del personale del comparto
“Regioni-Autonomie locali”) ma tale mancanza non incide nei contenuti del
contratto in quanto i dirigenti non hanno prestazioni specifiche da garantire
ma devono assicurare l’esercizio e lo svolgimento della funzione
dirigenziale;
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4. che in particolare l’articolo 6 prevede che “le disposizioni del presente
accordo trovano applicazione anche nel caso di azioni di sciopero proclamate
nell’ambito di vertenze concernenti la categoria dei segretari comunali e
provinciali, quando agli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni e
secondo gli atti previsti nell’ordinamento degli enti, siano state conferite
funzioni dirigenziali”;
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VALUTA IDONEO
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990,
l’accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento
e conciliazione in caso di sciopero per l’area dirigenziale del comparto
“Regioni-Autonomie locali”, sottoscritto in data 7 maggio 2002 dall’ARAN con
le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali dirigenti, CISL/FPS, UIL/FPL,
CIDA/Enti Locali, DIRER/DIREL, CSA e con le confederazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL, CONFEDIR e CISAL;
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la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica,
all’ARAN, alle organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali dirigenti,
CISL/FPS, UIL/FPL, CIDA/Enti Locali, DIRER/DIREL, CSA e con le confederazioni
sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e CISAL.
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione dell’accordo citato in premessa e degli estremi della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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