Deliberazione: 02/180 Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 nell’ambito dell’area dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie locali” (pos. 13517)
(Seduta del 25.9.2002)

 

 

LA COMMISSIONE

 

 


In merito al procedimento n. 13517 su proposta del Prof. Pinelli, ha adottato, all’unanimità, la seguente delibera.

 

 

PREMESSO

 

 


1. che gli enti ed amministrazioni destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Regioni – Autonomie locali” erogano servizi pubblici essenziali ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990;
2. che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, questa Commissione “valuta … l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”;
3. che attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel comparto “Regioni-Autonomie locali” è disciplinata dal CCNL del 1995, valutato da questa Commissione;
4. che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si è reso necessario un adeguamento delle discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;
5. che in data 7 maggio 2002 l’Aran ha sottoscritto un accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nell’ambito dell’area dirigenziale del comparto “Regioni ed Autonomie locali” con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali dirigenti, CISL/FPS, UIL/FPL, CIDA/Enti Locali, DIRER/DIREL, CSA e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e CISAL;
6. che, in data 6 giugno 2002, questa Commissione ha inviato il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere come prescritto dall’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di quindici giorni per l’invio del predetto parere;
7. che entro il termine predetto è pervenuto il parere favorevole dell’Unione nazionale consumatori;

CONSIDERATO


1. che, per quanto riguarda le determinazione dei servizi essenziali, delle prestazioni indispensabili e delle modalità di effettuazione degli scioperi l’accordo citato in premessa e allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, risulta sostanzialmente adeguato alla disciplina legislativa ed alla regolamentazione attualmente vigente nel comparto “Regioni – Autonomie locali” del 1995;

 


2. che, in particolare ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero il predetto accordo individua adeguatamente il campo di applicazione e le finalità (art. 1), i servizi pubblici da considerare essenziali, nonché la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati (art. 2), le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 3), le modalità di effettuazione degli scioperi con particolare riferimento alla durata, ai tempi delle azioni ed ai periodi di franchigia (art. 4) e le procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 5);
3. che, peraltro non sono state indicate le singole prestazioni, (contenute invece nell’art. 2, comma 2 dell’accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del personale del comparto “Regioni-Autonomie locali”) ma tale mancanza non incide nei contenuti del contratto in quanto i dirigenti non hanno prestazioni specifiche da garantire ma devono assicurare l’esercizio e lo svolgimento della funzione dirigenziale;

 


4. che in particolare l’articolo 6 prevede che “le disposizioni del presente accordo trovano applicazione anche nel caso di azioni di sciopero proclamate nell’ambito di vertenze concernenti la categoria dei segretari comunali e provinciali, quando agli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni e secondo gli atti previsti nell’ordinamento degli enti, siano state conferite funzioni dirigenziali”;

 

 

VALUTA IDONEO


ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, l’accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per l’area dirigenziale del comparto “Regioni-Autonomie locali”, sottoscritto in data 7 maggio 2002 dall’ARAN con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali dirigenti, CISL/FPS, UIL/FPL, CIDA/Enti Locali, DIRER/DIREL, CSA e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e CISAL;

 

 

DISPONE

 

 


la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, all’ARAN, alle organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali dirigenti, CISL/FPS, UIL/FPL, CIDA/Enti Locali, DIRER/DIREL, CSA e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e CISAL.

DISPONE INOLTRE


la pubblicazione dell’accordo citato in premessa e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.