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Deliberazione: 02/12 Valutazione accordo RAI, RAI
Way, RAI Net / SLC-CGIL / FISTEL-CISL / UILSIC-UIL / LIBERSIND Confsal /
UGL Comunicazione (pos. 12093) (Seduta del
24.1.2002)
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FATTO: Valutazione dell’accordo stipulato in data 22
novembre tra la Rai S.p.A, Rai Way S.p.A., Rai Net S.p.A e le
Organizzazioni sindacali SLC CGIL / FISTEL CISL / UILSIC UIL / LIBERSIND
Confsal / UGL Comunicazione DELIBERAZIONE: valutazione d’idoneità
dell’accordo MOTIVAZIONE: idoneità dell’accordo
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LA COMMISSIONE
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su proposta dei Proff. Santoni e Galantino, ha
adottato all’unanimità la seguente delibera
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PREMESSO
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1. che con nota del 28 novembre 2001 la Rai
Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha trasmesso l'accordo per la
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i Quadri,
Impiegati ed Operai del settore radiotelevisivo pubblico, in attuazione
della legge 11 aprile 2000 modificativa ed integrativa della l. 12 giugno
1990, n. 146, stipulato, in data 22 novembre 2001, tra la Rai S.p.A, Rai
Way S.p.A., Rai Net S.p.A e le Organizzazioni sindacali SLC CGIL / FISTEL
CISL / UILSIC UIL / LIBERSIND Confsal / UGL
Comunicazione;
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2. che, con nota del 29 novembre 2001, la Commissione
ha inviato l’accordo in esame alle organizzazioni degli utenti e dei
consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di
acquisirne il parere, come prescritto dall’art. 13, lett. a), legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, concedendo alle stesse
il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per l’invio
del predetto parere;
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3. che, in data 3 dicembre 2001, è pervenuto alla
Commissione il parere favorevole dell’Associazione per la Difesa e
l’orientamento dei Consumatori (Adoc) e in data 6 dicembre 2001
dell’Unione Nazionale Consumatori che hanno ritenuto adeguate le
prestazioni indispensabili determinate nell’accordo
stesso;
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CONSIDERATO
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1. che la legge 146/1990 all’art. 1.1. individua come
servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del
diritto della persona costituzionalmente tutelato, alla libertà di
comunicazione e che all’art. 1.2. lett. e) della medesima legge viene
esplicitamente richiamata l’informazione radiotelevisiva
pubblica;
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2. che con delibera n. 01/19 del 22 marzo 2001, la
Commissione ha valutato idoneo l’accordo relativo alla regolamentazione
dell’esercizio del diritto di sciopero e delle prestazioni indispensabili,
stipulato in data 4 dicembre 2000, tra la RAI e le Organizzazioni
sindacali USIGRAI (Unione Sindacale dei Giornalisti Rai) e FNSI
(Federazione Nazionale della Stampa Italiana);
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3. che le prestazioni lavorative di tutti i
lavoratori (tecnici ed amministrativi), appartenenti alle diverse società
della Rai, sono collegate da un nesso di strumentalità necessaria al
servizio riguardante tutto il sistema informativo radiotelevisivo
pubblico;
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4. che il testo dell’accordo sottoposto alla
valutazione della Commissione, nella parte relativa alle prestazioni
indispensabili, è del tutto coincidente con il predetto accordo della
categoria dei giornalisti stipulato in data 4 dicembre 2000 e già
precedentemente valutato idoneo con delibera n. 01/19 del 22.3.2001, con
la previsione delle seguenti prestazioni indispensabili da garantire
durante le astensioni, quali in particolare la trasmissione di eventi
indicati in apposita delibera dall’Autorità Garante delle comunicazioni;
delle trasmissioni elettorali referendarie o afferenti alla diverse forme
di comunicazione politica regolate dalla Commissione Parlamentare di
Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, anche con riferimento a quelle di
informazione ed approfondimento nei periodi di campagna elettorale per
tutte le competizioni europee, nazionali, e locali; della programmazione
giornaliera dei servizi di informazione radiofonica e televisiva (giornali
radio e telegiornali) già indicati nel suddetto accordo dei
giornalisti;
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5. che l’accordo in esame contiene correttamente
l’espressa previsione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione
ad integrazione del sistema di relazioni industriali del vigente CCNL, con
l’obbligo di esperire preventivamente in sede aziendale il tentativo di
conciliazione da esaurirsi nei 5 giorni successivi alla richiesta
sindacale ovvero entro il termine consensualmente
concordato;
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6. che inoltre è specificamente contemplata una
procedura di raffreddamento e conciliazione in sede locale in caso di
mancato accordo in sede aziendale, nonché la previsione della ripetizione
della procedura di raffreddamento e conciliazione anche nell’ambito della
stessa vertenza, decorsi 45 giorni liberi dall’effettuazione del primo
sciopero;
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7. che l’accordo prevede le modalità di proclamazione
delle astensioni coerentemente con gli obblighi di legge, con la
predeterminazione di una durata graduale delle astensioni mediante la
previsione, nell’ambito di una stessa vertenza, del limite di 24 ore
consecutive per la prima azione di sciopero e di 48 ore per le astensioni
successive;
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8. che l’accordo contempla un intervallo minimo di 6
giorni tra le azioni di sciopero da osservarsi tra la conclusione di
un’astensione e la proclamazione della successiva, nonché la disciplina
relativa all’eventuale revoca delle astensioni che deve avvenire con
comunicazione scritta con almeno 6 giorni di anticipo rispetto alla data
di inizio dell’astensione;
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9. che l’accordo contiene altresì il divieto di
proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto, di scioperi delle
mansioni nonché di altre forme anomale di sciopero, conformemente agli
orientamenti interpretativi della Commissione;
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10. che pertanto l’accordo in esame si pone in linea
con le regole della legge n. 146/1990, così come modificata dalla l. n.
83/2000 sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia per
quanto concerne gli aspetti procedimentali;
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VALUTA IDONEO
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in tutte le sue parti, l’accordo del 22 novembre 2001
tra la Rai S.p.A, Rai Way S.p.A., Rai Net S.p.A e le Organizzazioni
sindacali SLC CGIL / FISTEL CISL / UILSIC UIL / LIBERSIND Confsal / UGL
Comunicazione;
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DISPONE
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la trasmissione della presente delibera ai Presidenti
delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle
Comunicazioni, alla Rai S.p.A, alla Rai Way S.p.A., alla Rai Net S.p.A,
all’Unione degli Industriali di Roma ed alle Organizzazioni sindacali SLC
CGIL / FISTEL CISL / UILSIC UIL / LIBERSIND Confsal / UGL
Comunicazione.
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