Deliberazione: 99/285-8.1) ARAN - Comparto “Scuola”
(pos. 6094)
(Seduta del 22.4.1999)
FATTO: valutazione accordo nazionale comparto
scuola.
nella valutazione dell'accordo nazionale del settore
Scuola (pos. 6094), su proposta dei Proff. Galantino e Santoni, ha
adottato all'unanimità la seguente delibera.
1. che, con nota dell’ARAN in data 8 marzo 1999,
prot. n. 1675, è stato trasmesso il testo dell’accordo nazionale sulle
prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel comparto
Scuola, siglato il 3 marzo 1999 con le Confederazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL e CONFSAL e con le Organizzazioni sindacali CGIL-SNS, CISL
Scuola, UIL Scuola, CONFSAL SNALS e GILDA-UNAMS;
2. che, con nota
del 18 marzo 1999, prot. 1449, la Commissione ha trasmesso l’accordo
suddetto alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni degli utenti, al
fine di acquisire sullo stesso il parere ai sensi dell’art. 2, comma 2,
della l. n. 146/1990;
3. che, fra tutte le organizzazioni degli
utenti consultate in merito all’accordo, hanno inviato il parere richiesto
solo il Movimento Federativo Democratico (nota del 1° aprile 1999) e
l’Unione Nazionale Consumatori ( nota del 19 marzo 1999)
;
1. che, la l. n. 146/1990, all’art. 1.1, individua
come servizio pubblico essenziale quello volto ad assicurare il godimento
del diritto costituzionalmente tutelato all’istruzione;
2. che, in
particolare, fra le prestazioni connesse all’istruzione pubblica
normativamente definite indispensabili rientrano le attività connesse allo
svolgimento degli scrutini finali e degli esami (art.1.2, lett. d)
;
3. che, con riferimento al personale del comparto Scuola, la
disciplina di riferimento, ai fini dell’individuazione delle prestazioni
indispensabili, è contenuta nel Protocollo d'intesa del 25 luglio 1991,
valutato idoneo in data 10 ottobre 1991, la cui attuale vigenza, a seguito
della mancata valutazione di idoneità delle norme in materia di garanzia
delle prestazioni indispensabili contenute nel Ccnl per il comparto scuola
del 4 agosto 1995, è stata confermata dalla Commissione con delibera del
25 gennaio 1996;
4. che, l’accordo sottoscritto per il comparto del
personale della scuola definisce essenziali ai sensi della l. 146/1990 il
servizio pubblico d’istruzione scolastica (con particolare riguardo agli
aspetti contemplati dall’art. 1, comma 2, lett. d), nonché i seguenti
ulteriori servizi, limitatamente agli aspetti ad esso strettamente
connessi e collegati:
1) igiene, sanità e attività assistenziali a
tutela dell’integrità fisica delle persone;
2) attività relative alla
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché
gestione e manutenzione dei relativi impianti;
3) sicurezza e
salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con
il servizio scolastico;
4) erogazione di assegni e indennità con
funzione di sostentamento);
5. che, nell’ambito di tali servizi, è prevista in
caso di sciopero la garanzia delle seguenti prestazioni indispensabili
(art.1, comma 1):
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo
svolgimento degli scrutini e degli esami finali, nonché degli esami di
idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo
svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami
conclusivi dei cicli d’istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema
scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di
qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione
all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
c) vigilanza
sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in
cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d)
vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione
del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature
stesse;
e) attività riguardanti la conduzione di servizi nelle aziende
agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del
bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti
tossici, nocivi e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare
il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire
in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo
strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole
istituzioni scolastiche ;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni
educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare
riferimento alla cucina, alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche
nelle ore notturne ;
6. che, l’individuazione dei criteri generali per la
determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad
assicurare le prestazioni indispensabili è demandata dall’accordo alla
contrattazione integrativa a livello nazionale (art. 2, comma
2);
7. che, per la garanzia delle prestazioni indispensabili,
vengono dettate le seguenti norme da rispettare in caso di sciopero (art.
3, comma 3):
a) non saranno effettuati scioperi a tempo
indeterminato;
b) atteso che l’effettiva garanzia del diritto
all’istruzione e all’attività educativa delle relative prestazioni
indispensabili si ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia
dell’anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, non
possono superare per le attività di insegnamento e per le attività
connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno
scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per
anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue
individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri
ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se
trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per
ciascun ordine e grado di scuola, i due giorni consecutivi; tra un’azione
e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a
sette giorni ;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto
agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati
soltanto nella prima o nell’ultima ora di lezione o di attività educative,
o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. ...
Omissis....
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le
iscrizioni degli alunni dovranno garantirne, comunque, l’efficace
svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo
giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni
relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e
concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli
scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono, comunque,
comportare, un differimento della conclusione delle operazioni di detti
scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal
calendario scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le
giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non
devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento
dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami
conclusivi dei cicli d’istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi
non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di
scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della
conclusione;
h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso
di effettuazione saranno tempestivamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturale;
8. che per quanto attiene alla individuazione delle
prestazioni indispensabili l’accordo risulta migliorativo rispetto al
Protocollo del 1991, in quanto include nel novero delle attività di cui è
garantito il regolare svolgimento anche gli “esami di idoneità” (art.2,
comma 1, lett. a);
9. che, tuttavia, le regole introdotte si
discostano dall’antecedente normativo del 1991 nella parte relativa alla
durata dell’intervallo fra le azioni di sciopero, che viene ridotto da
dieci a sette giorni (art.3, comma 3, lett.c);
10. che, per altro,
la riduzione della durata dell’intervallo nel settore della scuola non
sembra di per sé potenzialmente idonea ad incidere negativamente sulla
regolarità del servizio, che risulta comunque ampiamente garantito
dall’insieme delle regole introdotte;
11. che, si rilevano inoltre
differenze fra l’accordo ed il citato Protocollo anche per quanto riguarda
le modalità di effettuazione degli scioperi in concomitanza con le
operazioni di scrutinio ed esame finali;
12. che, in particolare,
la possibilità di differire le operazioni di scrutinio - per non più di 5
giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico - già
prevista per gli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali, viene
estesa anche agli scrutini finali “non propedeutici” allo svolgimento
degli esami conclusivi dei cicli d’istruzione (art. 3, comma 3, lett. f e
g);
13. che, pertanto, anche nel caso degli esami finali deve
ritenersi applicabile la regola dell’inammissibilità di ogni differimento
delle date fissate dalle autorità scolastiche;
14. che, inoltre,
l’attenuazione della regola sullo svolgimento di scioperi concomitanti con
le operazioni di scrutinio finale, già contenuta nel Protocollo del 1991
(che prevedeva l’indifferibilità, senza eccezioni, di tali operazioni),
non sembra del tutto irragionevole o, comunque, tale da compromettere
l’insieme delle prestazioni indispensabili, nella misura in cui il
differimento sia compatibile con lo svolgimento degli scrutini finali e
degli esami;
15. che, anche in relazione al termine di preavviso
l’accordo si discosta dalla previsione contenuta nel Protocollo del 1991,
in quanto fissa termini di comunicazione della proclamazione dello
sciopero differenziati a seconda che l’astensione riguardi il solo
Comparto della Scuola (per il quale viene ribadito il termine “non
inferiore” a 15 giorni già previsto) ovvero “più comparti” (in tal caso il
preavviso minimo viene ridotto a 10 giorni);
16. che, la previsione
di un preavviso minimo di dieci giorni per gli scioperi indetti in “più
comparti” può ritenersi tuttavia ammissibile nell’ipotesi di uno sciopero
generale esteso a tutti i comparti del pubblico impiego;
17. che,
infine, per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico delle
Amministrazioni destinatarie della comunicazione di sciopero (tenute in
base all’accordo ad assicurarsi anche dell’avvenuta informazione “chiara,
esauriente e tempestiva” all’utenza da parte degli organi d’informazione,
anche relativamente alla frequenza ed alle fasce orarie di trasmissione
dei messaggi), si ritiene assolto l’obbligo di comunicazione all’utenza
con la trasmissione - almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero -
della comunicazione circa i tempi, le modalità e l’eventuale revoca
dell’astensione agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di
maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero, atteso che
l’obbligo della tempestiva diffusione di tali comunicazioni è ad essi
normativamente demandata (art. 2, comma 6, della l. n.
146/1990);
18. che è stato acquisito il parere delle Organizzazioni
degli utenti;
ai sensi e con le precisazioni di cui in motivazione,
e in particolare di quelle espresse nei considerato n. 14 e n. 16,
l'accordo in esame;
la trasmissione della presente delibera:
1) ai
Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
2)
al Ministro della Funzione Pubblica, anche ai fini della pubblicazione
della presente delibera, in allegato al contratto collettivo del comparto
Scuola, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
2) al
Ministro della pubblica istruzione e, per suo tramite, ai Provveditorati
agli Studi, e a tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici essenziali
di carattere scolastico anche se operanti in regime di diritto
privato;
3) all'ARAN ed alle Organizzazioni sindacali e professionali
stipulanti l'accordo di comparto, con invito a queste ultime a trasmettere
la delibera medesima alle strutture sindacali territoriali e
periferiche.